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14-04-2020

Newsletter n.04 del 14 aprile 2020

Sintesi “Bando Microcredito Ministero Sviluppo Economico”
Beneficiari
I finanziamenti da microcredito devono essere destinati all'avvio o allo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.
Non possono quindi accedere al microcredito lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni e/o con più di 5 persone impiegate, come pure le società e le cooperative con almeno 10 dipendenti. Restano escluse dalla disciplina anche tutte le imprese che rientrano, per limiti dimensionali, nella portata applicativa della Legge Fallimentare.
Interventi ammissibili
Le spese ammissibili sono:
1) > Beni strumentali
2) > Spese di gestione
Misura dell’agevolazione
Si tratta di finanziamenti alle c.d. “fasce deboli”, concessi senza prestazione di garanzie, per importi che possono arrivare al massimo a 25.000 euro a breve 40.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato fino a 35.000 euro a breve 50.000 euro qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi di due condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni (che possono diventare 10 anni se i fondi sono destinati anche a progetti formativi).
Decorrenza
Bando aperto sino ad esaurimento delle dotazioni.

Sintesi “Bando Microcredito Rurale Ministero Sviluppo Economico”
Beneficiari
I finanziamenti da microcredito devono essere destinati all'avvio o allo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.
Non possono quindi accedere al microcredito lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni e/o con più di 5 persone impiegate, come pure le società e le cooperative con almeno 10 dipendenti. Restano escluse dalla disciplina anche tutte le imprese che rientrano, per limiti dimensionali, nella portata applicativa della Legge Fallimentare.
Interventi ammissibili
Le spese ammissibili sono:
1) > Beni strumentali
2) > Spese di gestione
Misura dell’agevolazione
Si tratta di finanziamenti alle c.d. “fasce deboli”, concessi senza prestazione di garanzie, per importi che possono arrivare al massimo a 25.000 euro a breve 40.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato fino a 35.000 euro a breve 50.000 euro qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi di due condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni (che possono diventare 10 anni se i fondi sono destinati anche a progetti formativi).
Garanzia Ismea: fideiussione pari al 70% dell’importo richiesto e in caso di giovane agricoltore (under 40) dell’80%. La garanzia ISMEA potrà essere concessa a titolo gratuito in assorbimento della quota di 15.000,00 euro di aiuti di stato concessi ad un’impresa nel settore agricolo nell’arco di tre esercizi finanziari (i cosiddetti aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento (UE) 2019/316 che modifica il Regolamento (UE) n.1408/2013).
Se il cliente avesse esaurito il de minimis la garanzia dovrà essere pagata dallo stesso.
La Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia Ismea.
Decorrenza
Bando aperto sino ad esaurimento delle dotazioni.

Servizi

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