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30-09-2020

Newsletter n.09 del 30 settembre 2020

Sintesi del Bando "Legge Nazionale 949 del 25 Luglio 1952"
Beneficiari
La Legge 25 Luglio 1952, n°949 è uno strumento per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.
Interventi ammissibili
a) acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione/sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre(marmo, trachite ecc.);
b) acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
c) acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi,2ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico comunicazionale;
d) acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall’impresa artigiana;e) all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata del piano di ammortamento, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).
Misura dell’agevolazione
Sono ammissibili solo le spese su beni di investimento già sostenute entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di finanziamento di importo inferiore a €.5.000,00. L'investimento non e soggetto ad alcun limite di importo, tenendo presente che l'intervento regionale è gestito secondo la regola "de minimis", dettata dall’Unione europea per disciplinare gli aiuti pubblici alle imprese (Regolamento UE n. 1407/2013 –G.U.U.E. L. 352/1 del24/12/2013).La regola “de minimis” implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire nell’arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis”, superiori a €. 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli €. 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.
Quota Contributo in Conto Interessi
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 64%
Quota Contribuito in Conto Capitale
La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 5, erogato unitamente al contributo in conto interessi.
Decorrenza
Le domande di contributo, trattandosi di domanda a sportello possono essere presentate sino a chiusura dello stesso.
Sintesi del Bando "Legge Nazionale 240 del 21 Maggio 1981"
Beneficiari
La Legge 21 Maggio 1981, n°240 è uno strumento di concessione di contributi in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di acquisto di beni mobili e immobili per le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelli appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.
Interventi ammissibili
a) acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione/sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre(marmo, trachite ecc.);
b) acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
c) acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi,2ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico comunicazionale;
d) acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall’impresa artigiana;e) all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata del piano di ammortamento, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).
Misura dell’agevolazione
Sono ammissibili solo le spese su beni di investimento già sostenute entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di finanziamento di importo inferiore a €.5.000,00. L'investimento non e soggetto ad alcun limite di importo, tenendo presente che l'intervento regionale è gestito secondo la regola "de minimis", dettata dall’Unione europea per disciplinare gli aiuti pubblici alle imprese (Regolamento UE n. 1407/2013 –G.U.U.E. L. 352/1 del24/12/2013).La regola “de minimis” implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire nell’arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis”, superiori a €. 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli €. 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.
Quota Contributo in Conto Interessi
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 64%
Quota Contribuito in Conto Capitale
La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 5, erogato unitamente al contributo in conto interessi.
Decorrenza
Le domande di contributo, trattandosi di domanda a sportello possono essere presentate sino a chiusura dello stesso.

Servizi

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