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24-01-2022

Newsletter n.01 del 24 gennaio 2022

Bando ”Avviso pubblico recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”
Beneficiari
Gli incentivi del presente Avviso sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, regolarmente iscritte al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento. Tutti i requisiti previsti dal presente Avviso devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo ai sensi dell’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
I soggetti di cui al comma 1:
- devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
ovvero,
- devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico
Interventi ammissibili
Sono interventi che consentono spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi previsti dal presente Avviso quelli relativi a:
a) interventi di incremento de11’efficienza energetica delle strutture, indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
b) interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
e) la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f)   gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
g) l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi;
Gli interventi di cui al comma 1, a pena di decadenza da11’incentivo:
f) devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività di cui all’articolo 2 del presente Avviso;
g) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
h) devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
i) devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari;
devono essere conclusi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Misura dell’agevolazione
E’ riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino a11’80 per cento delle spese ammissibili realizzate a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il lº febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L’avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.
Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento de11’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.
Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.
Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
Decorrenza
Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.
Bando ”Fondo impresa femminile"
Beneficiari
Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:
a. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
b. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.
Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Interventi ammissibili
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori:
• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e turismo.
Le iniziative devono, inoltre:
• essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
• prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili
Misura dell’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 22 (“Aiuti alle imprese in fase di avviamento”) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (Regolamento GBER) ovvero, per le imprese che non soddisfino le condizioni dei cui al predetto articolo 22 del Regolamento GBER, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (Regolamento «de minimis») e assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro.
Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.
La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare:
• per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
o 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
o 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;
• per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato:
o per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
o per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.
Decorrenza
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione.
Bando ”Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR"
Beneficiari
Le farmacie rurali sussidiate, che operano in comuni e centri abitati con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
Interventi ammissibili
1. Ottimizzazione della dispensazione del farmaco: formazione sui farmaci innovativi, riorganizzazione e implementazione dell’area di dispensazione e dello stoccaggio, miglioramento del monitoraggio.
2. Partecipazione alla presa in carico del paziente cronico: formazione specialistica, dotazioni tecnologiche, informatiche e logistiche, teleconsulto.
3. Prestazione di servizi di primo e secondo livello: formazione, locazione o acquisto di dispositivi di telemedicina e analizzatori di sangue e urine.
Misura dell’agevolazione
Il contributo pubblico erogabile, in regime di de minimis, per ciascuna farmacia rurale sussidiata corrispondente a una quota pari ai 2/3 (due terzi) del costo totale dell’investimento ed è fissato nell’ammontare massimo di €. 44.260,00
Decorrenza
E’ possibile compilare e presentare online la domanda a partire dalle ore 12.00 del 29 dicembre 2021 ed entro il 30 giugno 2022.

Servizi

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