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07-10-2018

Newsletter n.10 del 07 ottobre 2018

Legge Nazionale 949 del 25 Luglio 1952

Beneficiari

La Legge 25 Luglio 1952, n°949 è uno strumento per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.

Interventi ammissibili

L’agevolazione concessa consiste in un contributo in conto interessi sulle operazioni di finanziamento destinate alle seguenti tipologie d’intervento:
• impianto, ampliamento e ammodernamento di locali posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa;
• acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi, ovvero usati nel rispetto della normativa comunitaria in materia (norma n. 4 del Regolamento CE 685/00), posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l’aumento del grado di competitività delle imprese;
• formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Misura dell’agevolazione

La misura del contributo è pari al 64% del tasso di riferimento e non potrà comunque superare il limite previsto dal regime comunitario “de minimis”.
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute non oltre i 12 mesi anteriori alla data di presentazione della domanda.
L’importo del finanziamento ammissibile alle agevolazioni non può superare il 90% della spesa d’investimento, nel limite di:
• 325.368,00 euro: per le imprese individuali e societarie;
• 697.217,00 euro: per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa;  per le imprese cooperative; per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;
• 1.394.433,00 euro: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/85 (c.d. consorzi misti).
Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente a € 650.736,00, € 1.394.434,00 ed € 2.788.866,00.
 Il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei limiti sopra riportati.
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.165,00 Euro
Qualunque sia la durata del finanziamento il contributo sarà riconosciuto per le seguenti durate:
• 12 anni (15 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazioni di impianto, ampliamento ed ammodernamento;
• 6 anni (8 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazione di acquisto di macchine ed attrezzi;
• 5 anni (7 per le imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazione di acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Decorrenza

Le domande di contributo, trattandosi di domanda a sportello possono essere presentate sino a chiusura dello stesso.


Legge Nazionale 240 del 21 Maggio 1981

Beneficiari

La Legge 21 Maggio 1981, n°240 è uno strumento di concessione di contributi in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di acquisto di beni mobili e immobili per le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelli appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.

Interventi ammissibili

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
• l'impianto e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa;
• macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa.

Misura dell’agevolazione

L'importo massimo di contributo concedibile per l’operazione di locazione finanziaria è di € 325.368,00.
Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di importo inferiore a € 5.165,00.

Decorrenza

Le domande di contributo, trattandosi di domanda a sportello possono essere presentate sino a chiusura dello stesso.

Servizi

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