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01-06-2026

Newsletter n.06 del 1 giugno 2026

Sintesi “AVVISO PUBBLICO per la concessione di un contributo, riconosciuto nella forma del credito d’imposta, a favore delle imprese che operano nei Comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in attuazione dell’art. 13, commi 2, lettera d), 5, 5 bis 6 e 7 della Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) e ss.mm.ii. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/23 del 29.04.2026. Anno di imposta 2024".
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese nuove o esistenti, operanti nei piccoli Comuni ubicati nel territorio della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2024.
Per l’annualità d’imposta 2024, l’elenco completo dei Comuni è contenuto nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 21/23 del 29/04/2026 che si allega al presente Avviso.
2. Ai fini del presente Avviso, per “impresa” si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica, dall’assetto organizzativo e dalle modalità di finanziamento.
3. Rientrano nella suddetta definizione anche le ditte individuali, le attività libero professionali e di lavoro autonomo.
4. Rientrano nella predetta nozione le imprese cd. “multi-impianto” ossia le società con almeno un’unità operativa attiva, ubicata in un Comune oggetto di agevolazione e altre unità o sedi in Comuni del territorio regionale con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e/o in Comuni italiani situati al di fuori del territorio regionale.
5. Rientrano nel perimetro dell’agevolazione, inoltre, le imprese che nel corso degli ultimi tre anni sono state interessate da operazioni straordinarie con subentro in tutti i rapporti giuridici preesistenti, in relazione alle imposte dovute e versate dai rispettivi aventi causa per l’annualità d’imposta 2024, ancorché di tipologia diversa, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 nonché della normativa nazionale ed europea applicabile. Tra le operazioni straordinarie rientrano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di ramo d’azienda. I requisiti disciplinati dall’art. 6, comma 1, lettere a), b) c) e d) del presente Avviso sono da intendersi riferiti al dante causa.
6. Sono escluse dal beneficio le amministrazioni e le imprese pubbliche.
7. L’agevolazione non è rivolta alle imprese operanti nei settori esclusi di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
8. Resta ferma la previsione di cui all’art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.2023/2831, in relazione all’impresa che opera sia in uno o più settori esclusi sia in uno o più settori ammessi. In tali casi, il suddetto regolamento si applica ed il beneficio può essere riconosciuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso, esclusivamente in relazione ai settori o alle attività che rientrano nel campo di applicazione del citato regolamento, a condizione che sia assicurata, mediante la separazione delle attività o separazione contabile, l’effettiva esclusione dal beneficio delle attività esercitate nei settori non ammessi dal regolamento.
Interventi ammissibili
Per accedere al beneficio, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e titolari di partita IVA al 31.12.2024. Il requisito deve risultare nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
b) essere attive e iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio, al 31.12.2024. Tale requisito dovrà permanere fino alla data del 31.12.2027, termine ultimo previsto per la compensazione. I dati di iscrizione e inizio attività sono rilevabili nel Registro delle Imprese. Per le imprese non tenute a tale iscrizione, il requisito deve risultare nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
c) avere costituito domicilio fiscale in Sardegna, al 31.12.2024;
d) avere, al 31.12.2024, almeno un’unità operativa attiva ubicata nel territorio di un Comune oggetto di agevolazione. Ai fini del presente Avviso, per unità operativa attiva si intende il luogo ubicato nel piccolo comune ove l’impresa esercita stabilmente l’attività economica o lavorativa (produzione di beni e/o erogazione di servizi). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per unità operativa attiva si intende la sede, l’ufficio, lo stabilimento, il laboratorio, l’officina, lo studio, il locale, l’impianto operativo o amministrativo-gestionale. I dati relativi all’unità operativa sono verificati:
- per le imprese iscritte alla Camera di commercio, nel Registro delle imprese;
- per le imprese non iscritte alla Camera di commercio, attraverso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate oppure tra le sedi operative e/o produttive risultanti all’INPS/INAIL.
Ai fini del presente Avviso, non costituiscono un’unità operativa attiva il cantiere temporaneo di lavoro per l’esecuzione di lavori edili o l’installazione di impianti la cui durata sia inferiore al periodo che va dall’anno 2024 (di riferimento della misura) al 31.12.2027 termine ultimo previsto per la compensazione. Non rientra nella suddetta definizione neppure il mero magazzino senza la presenza stabile e continuativa di almeno un'unità lavorativa.
e) esercitare stabilmente ed in modo effettivo l’attività economica o lavorativa nell’unità operativa di cui alla precedente lettera d). Per le attività stagionali, il requisito si intende riferito ai soli periodi di effettivo esercizio, mantenendo fermo il carattere della non occasionalità;
f) per le sole imprese che, nel territorio del piccolo Comune, hanno una sede secondaria dove svolgono l’attività in modo non continuativo, il requisito dell’esercizio stabile ed effettivo di cui alla precedente lettera e) si considera soddisfatto se la prestazione o il servizio è garantito mediante apertura al pubblico o altra modalità analoga, coerente con la natura dell’attività, effettuata con cadenza regolare, non sporadica o occasionale e in modo pianificato, tale da assicurare la concreta operatività della sede e la reale fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
g) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non trovarsi nelle condizioni previste dall’ordinamento per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori e non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
h) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, e nel caso contrario, avere già rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero oppure avere depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (c.d. clausola Deggendorf);
i) non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
j) il rappresentante legale e gli altri soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici) non devono trovarsi in una delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo;
k) non incorrere in una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la concessione delle agevolazioni è condizionata in via risolutiva ai sensi delle norme di cui allo stesso Decreto Legislativo;
l) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e/o non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui al comma 6, dell’art. 94, al comma 2 dell’art. 95 e all’Allegato II.10 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
m) non avere posizioni debitorie nei confronti delle amministrazioni del sistema di cui all'articolo 1 comma 2-bis della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31. e delle loro società controllate e partecipate, ai sensi dell’art. 14 della Legge regionale 11 aprile 2016, n.5, così come sostituito dall’art. 6, comma 3, della Legge regionale 11 agosto 2021, n. 16;
n) rispettare quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (divieto di pantouflage) con riferimento al legale rappresentante e ai soggetti che esercitano poteri di rappresentanza, direzione o coordinamento per conto dell’impresa richiedente;
o) rispettare i requisiti previsti dal Regolamento «de minimis», in termini di impresa unica, massimali e cumulo, secondo quanto regolato dai successivi articoli 8, 9 e 10 del presente Avviso;
p) aver assolto l’imposta netta dovuta al netto dei crediti di imposta, ritenute, compensazioni, utilizzo di eccedenze in dichiarazione mediante versamenti F24, entro i termini di scadenza previsti o mediante ravvedimento operoso in data anteriore a quella di presentazione della domanda;
q) per le imprese che svolgono congiuntamente attività sia nei settori ammessi sia in quelli esclusi dal Regolamento (UE) n.2023/2831, essere in grado di dimostrare, mediante la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non concorrono alla formazione del parametro per la determinazione dell’aiuto;
r) avere stipulato la polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Il possesso dei suddetti requisiti è attestato dall’impresa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci.
3. Le imprese devono altresì essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti (INPS, INAIL, Casse Edili) o, per i soggetti non iscritti a tali enti, da documento equivalente rilasciato dall’ente competente di appartenenza. Il requisito è da intendersi esteso anche al titolare nonché ai lavoratori subordinati ed ai soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate INPS. Per questi ultimi, il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all'attività di impresa oggetto del finanziamento. I richiedenti che, sulla base delle norme vigenti, sono esentati dall’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL, Casse Edili, rendono apposita dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, in sede di presentazione della domanda, sull’esistenza della condizione di esenzione. Ove l’esenzione riguardi solo l’iscrizione a tali enti (INPS, INAIL, Casse Edili) ma sia dovuta ad altra Cassa, l’interessato, nella domanda, dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 ed indicare l’ente previdenziale di riferimento.
4. Fatti salvi i casi espressamente disciplinati, tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere mantenuti ininterrottamente dal momento della presentazione della domanda fino al 31.12.2027, termine ultimo previsto per la compensazione relativa all’annualità d’imposta 2024.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, per le imprese che negli ultimi tre anni sono state interessa
Misura dell’agevolazione
L'entità del beneficio spettante a ciascun richiedente è quantificata nella sommatoria dei seguenti elementi:
a) nella misura del 40 per cento dell'imposta effettivamente dovuta e versata, come risultante dalla dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2024;
b) nella misura massima di 2.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato nel corso dell’anno di imposta 2024 presso l'unità operativa attiva ubicata nel
piccolo Comune della Sardegna oggetto di finanziamento. Il contributo è attribuito in proporzione ai mesi interi di effettiva contrattualizzazione e al tempo di lavoro prestato (ad es. percentuale part-time).
2. L’impresa può richiedere il credito d’imposta quale sommatoria delle lettere a) e b) di cui al comma 1 oppure solo il credito d’imposta calcolato secondo una delle due modalità.
Decorrenza
L’invio telematico delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10:00 di venerdì 12.06.2026 e fino alle ore 23:59:59 di lunedì 29.06.2026.

Servizi

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Lo Studio del Dott. Giacomo Marchiori si occupa di Consulenza strategica e business planning, Controllo di gestione, Finanza agevolata, Ristrutturazione finanziaria, Assistenza amministrativa e fiscale, Consulenza societaria, Consulenza organizzativa, del lavoro e ricerca del personale.

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