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18-04-2025

Newsletter n.04 del 18 aprile 2025

Sintesi “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Avviso Pubblico per la concessione di contributi in conto capitale per le operazioni di credito agevolato alle attività commerciali - annualità 2025)”.
Beneficiari
Ai fini dell’ammissibilità delle spese sostenute per l’investimento effettuato, aver completato non prima di ventiquattro mesi precedenti la data del 05/10/2023 - ovvero non prima del 06/10/2021 - oppure nel periodo intercorrente tra il 05/10/2023 e la data di presentazione della domanda di agevolazione:
a) un investimento all’interno del territorio regionale;
b) un contratto di finanziamento stipulato con una Banca iscritta all’Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 385/1993, a sostegno del predetto investimento; per l’esercizio di una delle seguenti attività commerciali individuate con riferimento agli specifici codici ATECO indicati dalla Regione autonoma della Sardegna – RAS di cui alle seguenti attività:
- commercio al dettaglio di beni, in sede fissa (comprese le attività di commercio esercitate per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari e non alimentari in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche accessibili direttamente al consumatore finale) o ambulante e all’ingrosso;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla L. 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni; 7
- tabaccai;
- edicole;
- ausiliari del commercio (limitatamente alle seguenti figure: Agente e Rappresentante di commercio, Commissionario);
- commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica, esclusivamente se congiunto, connesso e funzionale ad altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio all’ingrosso già esercitata. Si precisa che in ogni caso è condizione necessaria che l’investimento sia avviato e concluso nell’arco di 24 mesi.
Interventi ammissibili
Ai fini dell’ammissibilità delle spese sostenute per l’investimento effettuato, a sostegno delle quali sono stati stipulati con le Banche i contratti di finanziamento, come specificato al precedente paragrafo n. 5, dette spese devono essere riconducibili ad una delle seguenti finalità:
a. all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile, qualora questo sia adiacente o in prossimità dell’attività commerciale, di superficie non superiore a quella dell’esercizio, per la realizzazione di parcheggi destinati ai soli sovventori di attività commerciale;
b. all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, le spese tecniche di progettazione nonché l’acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell’attività commerciale;
c. all’acquisto di macchine, attrezzature fisse, mobili, impianti e arredi delle strutture commerciali, autoveicoli nuovi, ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti 11 al servizio dell’attività commerciale dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
d. all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dello sviluppo e/o miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all’introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie;
e. all’acquisto di scorte di prodotti finiti. Per prodotto finito si intende il prodotto che l’esercente attività commerciale acquista e rivende nello stato in cui si trova. L’espressione si riferisce pertanto a qualsiasi realtà aziendale nella quale potrà assumere il significato di merce o referenza.
Si specifica che lo scoperto di conto corrente non soddisfa i requisiti richiesti al finanziamento obbligatorio e non può essere associato all’acquisizione di scorte di prodotti finiti ai fini della concessione dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione
Il sostegno è concesso a favore delle imprese che svolgono attività commerciali attraverso l’erogazione di:
1. un contributo a fondo perduto in conto capitale, nella misura massima del 40% della spesa ammissibile documentata al netto di imposte (calcolato sulle operazioni di credito effettuate dalle Banche iscritte all’Albo previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 385/1993);
2. un contributo premiale in conto esercizio attribuito ai soggetti proponenti che contemporaneamente alla realizzazione dell’investimento incrementino la forza lavoro. Tale incremento dovrà risultare da apposita relazione tecnica asseverata presentata da un professionista regolarmente iscritto all’albo (consulente del lavoro, commercialista) che dovrà evidenziare un aumento delle ULA in carico al proponente, determinato tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la stessa data dell’anno precedente.
Il contributo previsto sarà pari a euro 5.000,00 per ogni ULA di incremento certificato nella predetta relazione, fino a un massimo di euro 15.000,00.
Decorrenza
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 6 maggio 2025 e entro il 5 giugno 2025.
2.Finanziamento a condizioni di mercato a valere sullo strumento finanziario (es. Fondo Competitività), in Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 01 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
combinazione o in alternativa alla sovvenzione. L’intervento tramite lo strumento finanziario è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.
Decorrenza
In fase di apertura.
Sintesi “ ZES Unica 2025”.
Beneficiari
L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Interventi ammissibili
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 01 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Misura dell’agevolazione
Credito di Imposta commisurato all’investimento pari al:
30% grandi imprese
40% medie imprese
50% piccole e micro imprese
Decorrenza
Le domande di contributo possono essere presentate dal 31/03/2025 al 30/05/2025.
Sintesi “ ZES Unica Agricoltura 2025”.
Beneficiari
E’ stato istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e pmi attive nella pesca e nell’acquacoltura che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Interventi ammissibili
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 01 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 50.000 euro.
Misura dell’agevolazione
Credito di Imposta commisurato all’investimento a partire dal 65%.
Decorrenza
Le domande di contributo possono essere presentate dal 31/03/2025 al 30/05/2025.
Sintesi “ Contratti di investimento (CI) Regione Autonoma della Sardegna”.
Beneficiari
Tutte le imprese, comprese le Grandi, possono presentare la propria proposta in forma singola o in associazione con MPMI
Sezioni individuate sulla base dei codici ATECO 2007:
(B) Estrazione di minerali da cave e miniere, limitatamente alle sezioni 07, 08 e 09
(C) Attività manifatturiere
(E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti, limitatamente ai codici 38.2 e 39
(G) Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, con esclusione dei gruppi 47.8 e 47.9
(H) Trasporto e Magazzinaggio, limitatamente alla divisione 52
(J) Servizi di informazione e comunicazione, limitatamente ai codici 58.2, 62 e 63.1
(N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente ai codici 81.22, 82.20 e 82.92
(S) Altre Attività di Servizi, limitatamente ai codici 95.1, 96.01.1 e 96.04
Interventi ammissibili
Minimo € 3.000.000 - Massimo € 25.000.000
Per le Proposte di Investimento da realizzare a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 e per le Proposte di Investimento relative a specifici programmi finanziati con risorse dedicate l'importo è compreso tra € 1.500.000 e € 25.000.000
a. suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile, nel caso in cui si venga finanziato solo con il Fondo Competitività tale limite può essere incrementato;
b. opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile, nel caso in cui sia finanziato solo con il Fondo Competitività tale limite può essere incrementato;
c. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
d. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile
Misura dell’agevolazione
1.Sovvenzione a fondo perduto nella misura del:
30% grandi imprese
40% medie imprese
50% piccole e micro imprese
2.Finanziamento a condizioni di mercato a valere sullo strumento finanziario (es. Fondo Competitività), in combinazione o in alternativa alla sovvenzione. L’intervento tramite lo strumento finanziario è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.
Decorrenza
Dalle ore 12:00 del giorno 15.05.2025 alle ore 12:00 del giorno 15.07.2025

Servizi

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Lo Studio del Dott. Giacomo Marchiori si occupa di Consulenza strategica e business planning, Controllo di gestione, Finanza agevolata, Ristrutturazione finanziaria, Assistenza amministrativa e fiscale, Consulenza societaria, Consulenza organizzativa, del lavoro e ricerca del personale.

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